CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 78
Affinità.
In vigore dal 19 apr 1942
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all', n. 4.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-78