CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo III
Art. 71
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-71