Art. 71 · Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo III

Art. 71

103 / 3261

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-71