CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 75
107 / 3261Linee della parentela.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-75