Art. 75 · Linee della parentela.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo V

Art. 75

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Linee della parentela.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
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