CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 63

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.

In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell', coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all' conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-63

In sintesi

Quando diventa eseguibile la sentenza prevista dall'articolo 58, chi aveva ottenuto il possesso temporaneo dei beni dell'assente (o i suoi successori) ne può disporre in modo pieno e libero. Chi aveva ottenuto solo l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obblighi ne acquisisce la titolarità definitiva o la liberazione permanente. Si estinguono inoltre in modo definitivo le obbligazioni alimentari previste dal quarto comma dell'articolo 50. Infine, decadono tutte le cauzioni e le ulteriori cautele che erano state imposte in precedenza.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il passaggio da una situazione provvisoria a una definitiva nella gestione del patrimonio dell'assente a seguito dell'eseguibilità della sentenza. Essa assicura certezza ai rapporti giuridici consolidando i diritti e liberando i soggetti dai vincoli e dalle cautele temporanee precedentemente imposti.

A chi si applica

Si applica a coloro che avevano ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e ai loro successori, nonché a chi aveva ottenuto l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obbligazioni.

Esempio pratico

Un soggetto che aveva ricevuto il possesso temporaneo di un immobile appartenente all'assente, a seguito dell'eseguibilità della sentenza indicata, può venderlo o disporne liberamente senza vincoli. Contestualmente, viene meno l'eventuale cauzione che era stata imposta a garanzia della gestione del bene.

Adempimenti e conseguenze

Cessazione di cauzioni e altre cautele imposte ed estinzione delle obbligazioni alimentari.

Domande frequenti

Cosa accade ai beni affidati in possesso temporaneo una volta divenuta eseguibile la sentenza?Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporne liberamente.
Cosa succede ai diritti e alle obbligazioni concessi in via temporanea?Si ottiene l'esercizio definitivo dei diritti concessi e la liberazione definitiva dalle obbligazioni previste dall'art. 50.
Che fine fanno le cauzioni e le cautele imposte in precedenza?Cessano in ogni caso tutte le cauzioni e le altre misure cautelari che erano state imposte.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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