Art. 63
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-63
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
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Quando diventa eseguibile la sentenza prevista dall'articolo 58, chi aveva ottenuto il possesso temporaneo dei beni dell'assente (o i suoi successori) ne può disporre in modo pieno e libero. Chi aveva ottenuto solo l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obblighi ne acquisisce la titolarità definitiva o la liberazione permanente. Si estinguono inoltre in modo definitivo le obbligazioni alimentari previste dal quarto comma dell'articolo 50. Infine, decadono tutte le cauzioni e le ulteriori cautele che erano state imposte in precedenza.
La norma disciplina il passaggio da una situazione provvisoria a una definitiva nella gestione del patrimonio dell'assente a seguito dell'eseguibilità della sentenza. Essa assicura certezza ai rapporti giuridici consolidando i diritti e liberando i soggetti dai vincoli e dalle cautele temporanee precedentemente imposti.
Si applica a coloro che avevano ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e ai loro successori, nonché a chi aveva ottenuto l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obbligazioni.
Un soggetto che aveva ricevuto il possesso temporaneo di un immobile appartenente all'assente, a seguito dell'eseguibilità della sentenza indicata, può venderlo o disporne liberamente senza vincoli. Contestualmente, viene meno l'eventuale cauzione che era stata imposta a garanzia della gestione del bene.
Cessazione di cauzioni e altre cautele imposte ed estinzione delle obbligazioni alimentari.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.