Art. 63 · Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 63

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Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente.

In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell', coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all' conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
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