CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo II
Art. 65
97 / 3261Nuovo matrimonio del coniuge.
In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-65