Art. 65 · Nuovo matrimonio del coniuge.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo II

Art. 65

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Nuovo matrimonio del coniuge.

In vigore dal 19 apr 1942
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-65