Art. 52 · Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IVCapo I

Art. 52

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Effetti della immissione nel possesso temporaneo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-52