CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I
Art. 52
84 / 3261Effetti della immissione nel possesso temporaneo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-52