CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2045
Stato di necessità.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato nè era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2045