CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2046
Imputabilità del fatto dannoso.
In vigore dal 19 apr 1942
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2046