CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2051

Danno cagionato da cosa in custodia.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2051

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