Art. 2051
Danno cagionato da cosa in custodia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2051
Danno cagionato da cosa in custodia.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che chiunque abbia in custodia una cosa risponde direttamente dei danni che essa procura ad altri. Non occorre dimostrare la colpa del custode, poiché la responsabilità deriva dal fatto stesso di custodire il bene da cui è originato il danno. L'unico modo per il custode di liberarsi da tale responsabilità è fornire la prova del caso fortuito, ossia di un evento eccezionale e imprevedibile.
La norma mira a tutelare i terzi dai danni provocati da cose, ponendo la responsabilità direttamente a carico di chi ne ha la disponibilità e il controllo.
Si applica a chiunque abbia la custodia materiale o giuridica di una cosa (ad esempio proprietari o possessori) e ai soggetti che subiscono danni causati da tale bene.
Una tubatura dell'appartamento di un proprietario si rompe all'improvviso, allagando e danneggiando il soffitto dell'inquilino del piano sottostante. Il proprietario della tubatura in custodia è tenuto a rispondere dei danni arrecati al vicino. Potrà evitare di pagare il risarcimento solo se riesce a dimostrare che l'evento è dipeso da un caso fortuito del tutto eccezionale e imprevedibile.
Responsabilità civile per il danno cagionato dalle cose in custodia, con obbligo di provarne il caso fortuito per essere esentati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.