CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2051
2082 / 3000Danno cagionato da cosa in custodia.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2051