Art. 2055
Responsabilità solidale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2055
Responsabilità solidale.
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Quando un danno è causato da più persone insieme, tutte sono responsabili e tenute a risarcire il danneggiato per l'intero importo. Chi tra i responsabili paga l'intero risarcimento ha poi il diritto di farsi rimborsare dagli altri la loro quota. L'importo dovuto da ciascuno dipende dalla gravità della propria colpa e dalle conseguenze che ne sono derivate. Se non è possibile determinare con precisione la misura della colpa di ciascuno, le quote si considerano tutte uguali.
La norma mira a tutelare chi subisce un danno, garantendo che possa richiedere l'intero risarcimento a uno qualunque dei responsabili, per poi regolare la corretta ripartizione interna del debito tra chi ha causato il fatto.
Si applica a tutte le persone a cui è imputabile, congiuntamente, un medesimo fatto dannoso e a chi ha provveduto a risarcire il danno.
Due persone provocano insieme un danno a un terzo e uno solo dei due paga l'intera somma richiesta per il risarcimento. Chi ha pagato può quindi agire contro l'altro per farsi restituire la parte corrispondente alla gravità della colpa di quest'ultimo. Se non è chiara l'entità della colpa di ciascuno, l'importo viene diviso in parti uguali.
Tutti i responsabili sono obbligati in solido a risarcire il danno; chi ha risarcito può rivalersi sugli altri in proporzione alla colpa e alle conseguenze.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.