CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2057

Danni permanenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2057

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