CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2057
2178 / 3261Danni permanenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2057