Art. 2052
Danno cagionato da animali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2052
Danno cagionato da animali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che chi possiede o sta utilizzando un animale deve rispondere dei danni che questo provoca ad altri. La responsabilità sussiste sia nel caso in cui l'animale si trovi sotto il diretto controllo della persona, sia nell'eventualità in cui sia scappato o sia andato smarrito. L'unico modo per non essere ritenuti responsabili è dimostrare che l'evento dannoso è dipeso da un caso fortuito.
La norma mira a tutelare chi subisce un danno causato da un animale, imputando la responsabilità a chi ne ha la proprietà o ne trae utilità con l'uso.
Si applica al proprietario dell'animale o alla persona che lo sta utilizzando nel periodo di tempo in cui lo ha in uso.
Un cane sfugge al controllo del proprietario durante una passeggiata e attraversa la strada facendo cadere un ciclista. Il proprietario è tenuto a risarcire i danni causati al ciclista, a meno che non provi che l'evento è avvenuto per un caso fortuito.
Responsabilità per i danni cagionati dall'animale, salvo la prova del caso fortuito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.