Art. 2052 · Danno cagionato da animali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2052

2173 / 3261

Danno cagionato da animali.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
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