CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2055
2176 / 3261Responsabilità solidale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2055