Art. 2050 · Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2050

2171 / 3261

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2050