CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2050
2171 / 3261Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2050