CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2053
2174 / 3261Rovina di edificio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2053