Art. 2053 · Rovina di edificio.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2053

2174 / 3261

Rovina di edificio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
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