Art. 2065 · Efficacia.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo II

Art. 2065

2186 / 3261

Efficacia.

In vigore dal 19 apr 1942
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.
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