CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2056
2177 / 3261Valutazione dei danni.
In vigore dal 19 apr 1942
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli .
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2056