Art. 2056 · Valutazione dei danni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2056

2177 / 3261

Valutazione dei danni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli . Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2056