Art. 1984
Liberazione del debitore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1984
Liberazione del debitore.
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La disposizione chiarisce quando e in quale misura il debitore è liberato dai propri debiti nei confronti dei creditori. Salvo che le parti abbiano stabilito diversamente, la liberazione avviene solo a partire dal giorno in cui i creditori ricevono la loro quota del ricavato della liquidazione. Inoltre, il debitore è liberato esclusivamente entro i limiti della somma che i creditori hanno effettivamente riscosso. Se quanto incassato non copre l'intero credito, per la parte residua il debito non si estingue.
La norma tutela i creditori stabilendo che il debitore non viene sciolto dal suo debito al momento dell'accordo, ma soltanto quando i creditori incassano effettivamente il denaro ricavato.
La norma si applica ai debitori e ai rispettivi creditori coinvolti nella ripartizione del ricavato di una liquidazione.
Un debitore ha beni che vengono liquidati per soddisfare i suoi creditori, a cui deve complessivamente 10.000 euro. Dalla vendita si ricavano ed effettivamente distribuiscono solo 6.000 euro: il debitore è liberato dal giorno del pagamento, ma solo limitatamente ai 6.000 euro ricevuti dai creditori. Per i restanti 4.000 euro non riscossi, il debitore rimane obbligato.
La mancata copertura integrale del credito comporta che la liberazione del debitore sia limitata alla sola somma effettivamente ricevuta dai creditori.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.