Art. 1980
Effetti della cessione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1980
Effetti della cessione.
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Una volta ceduti i propri beni, il debitore perde la possibilità di disporne liberamente. I creditori sorti prima della cessione che non vi hanno aderito mantengono comunque il diritto di procedere con l'esecuzione forzata anche su quei beni ceduti. Al contrario, i creditori che hanno accettato la cessione parziale delle attività devono prima liquidare i beni ricevuti prima di poter aggredire il restante patrimonio del debitore.
La norma serve a regolare i diritti e i limiti del debitore e dei diversi creditori sui beni oggetto della cessione. In questo modo tutela sia i creditori esclusi, sia l'ordine di soddisfacimento di quelli che hanno aderito.
Si applica al debitore che cede i propri beni, ai creditori che partecipano all'accordo di cessione (creditori cessionari) e ai creditori anteriori che non vi hanno preso parte.
Un debitore cede alcuni dei suoi immobili a un gruppo di creditori per estinguere i debiti, perdendo la facoltà di venderli a terzi. Un altro creditore, sorto prima dell'accordo ma rimasto fuori dall'intesa, può comunque sottoporre a pignoramento quegli stessi immobili. I creditori che hanno ricevuto gli immobili, invece, non possono aggredire gli altri beni del debitore finché non hanno finito di liquidare quelli ceduti.
Divieto per il debitore di disporre dei beni ceduti; divieto per i creditori cessionari di agire esecutivamente sulle altre attività prima della liquidazione dei beni ceduti (in caso di cessione parziale); facoltà per i creditori anteriori non partecipanti di agire esecutivamente sui beni ceduti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.