CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1980

Effetti della cessione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1980

In sintesi

Una volta ceduti i propri beni, il debitore perde la possibilità di disporne liberamente. I creditori sorti prima della cessione che non vi hanno aderito mantengono comunque il diritto di procedere con l'esecuzione forzata anche su quei beni ceduti. Al contrario, i creditori che hanno accettato la cessione parziale delle attività devono prima liquidare i beni ricevuti prima di poter aggredire il restante patrimonio del debitore.

Perché esiste questa norma

La norma serve a regolare i diritti e i limiti del debitore e dei diversi creditori sui beni oggetto della cessione. In questo modo tutela sia i creditori esclusi, sia l'ordine di soddisfacimento di quelli che hanno aderito.

A chi si applica

Si applica al debitore che cede i propri beni, ai creditori che partecipano all'accordo di cessione (creditori cessionari) e ai creditori anteriori che non vi hanno preso parte.

Esempio pratico

Un debitore cede alcuni dei suoi immobili a un gruppo di creditori per estinguere i debiti, perdendo la facoltà di venderli a terzi. Un altro creditore, sorto prima dell'accordo ma rimasto fuori dall'intesa, può comunque sottoporre a pignoramento quegli stessi immobili. I creditori che hanno ricevuto gli immobili, invece, non possono aggredire gli altri beni del debitore finché non hanno finito di liquidare quelli ceduti.

Adempimenti e conseguenze

Divieto per il debitore di disporre dei beni ceduti; divieto per i creditori cessionari di agire esecutivamente sulle altre attività prima della liquidazione dei beni ceduti (in caso di cessione parziale); facoltà per i creditori anteriori non partecipanti di agire esecutivamente sui beni ceduti.

Domande frequenti

Il debitore può vendere o gestire liberamente i beni dopo averli ceduti?No, il testo stabilisce espressamente che il debitore non può più disporre dei beni che sono stati ceduti.
Cosa possono fare i creditori anteriori che non hanno partecipato alla cessione?Questi creditori hanno la facoltà di agire esecutivamente anche sui beni che sono stati oggetto della cessione.
I creditori cessionari possono aggredire subito tutti i beni del debitore?Se la cessione riguarda solo una parte delle attività, non possono agire sulle altre prima di aver liquidato interamente i beni ceduti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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