Art. 1980 · Effetti della cessione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1980

2101 / 3261

Effetti della cessione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
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