Art. 1980 · Effetti della cessione.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI

Art. 1980

2101 / 3280

Effetti della cessione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1980