CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1976
Risoluzione della transazione per inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1976