CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXV
Art. 1976
2097 / 3261Risoluzione della transazione per inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1976