CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1979

Poteri dei creditori cessionari.

In vigore dal 19 apr 1942
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1979

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