CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1983

Controllo del debitore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1983

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