CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV
Art. 1988
Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
In vigore dal 19 apr 1942
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1988