Art. 1987
Efficacia delle promesse.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1987
Efficacia delle promesse.
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La norma stabilisce che l'impegno assunto da una sola parte di eseguire una determinata prestazione non crea di per sé un vincolo giuridico obbligatorio. Questo principio generale conosce come unica eccezione le situazioni in cui è la legge stessa ad ammetterne la validità. Se una promessa unilaterale non rientra tra i casi espressamente riconosciuti e consentiti dalla legge, essa non genera alcun obbligo per chi la fa.
La norma mira a limitare l'efficacia vincolante delle promesse fatte da un solo soggetto, garantendo che nessuno rimanga obbligato se non nelle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento.
A chiunque effettui una promessa unilaterale avente ad oggetto una prestazione e a chi ne sia il destinatario.
Un soggetto promette per iscritto a un conoscente di eseguire una prestazione a suo favore senza che vi sia un accordo reciproco. Trattandosi di una promessa unilaterale, essa non farà sorgere alcun obbligo se non rientra nei casi specificamente previsti e ammessi dalla legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.