CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1982

Riparto.

In vigore dal 19 apr 1942
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1982

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo