Art. 1986
Annullamento e risoluzione del contratto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1986
Annullamento e risoluzione del contratto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1986
La norma stabilisce che il contratto di cessione dei beni può essere annullato se il debitore ha dichiarato di cedere tutto il suo patrimonio ma ne ha nascosto una parte rilevante. L'annullamento è previsto anche nel caso in cui il debitore abbia occultato dei debiti reali oppure abbia finto l'esistenza di debiti inesistenti. Inoltre, il contratto può essere risolto per inadempimento applicando le regole generali.
La norma mira a tutelare i creditori contro i comportamenti fraudolenti o sleali del debitore nella cessione dei beni e a garantire il rispetto degli accordi contrattuali.
Si applica al debitore che cede i propri beni e ai creditori cessionari coinvolti nell'accordo.
Un debitore dichiara di cedere l'intero suo patrimonio ai creditori per estinguere i debiti, ma tiene nascosto un immobile di rilevante valore. I creditori, scoperta la dissimulazione della parte notevole dei beni, possono richiedere l'annullamento della cessione.
La cessione può essere annullata in caso di dissimulazione di beni, occultamento o simulazione di passività; può inoltre essere risolta per inadempimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.