CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1986
2107 / 3261Annullamento e risoluzione del contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1986