CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV
Art. 1990
Revoca della promessa.
In vigore dal 19 apr 1942
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purchè la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1990