CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VCapo I

Art. 1992

Adempimento della prestazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1992

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