CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo I
Art. 1992
2113 / 3261Adempimento della prestazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1992