Art. 1994
Effetti del possesso di buona fede.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1994
Effetti del possesso di buona fede.
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La disposizione stabilisce che chi ottiene il possesso di un titolo di credito rispettando le regole previste per la sua circolazione è al sicuro da pretese altrui, purché sia in buona fede. In presenza di queste condizioni, il possessore è protetto contro l'azione di rivendicazione di chiunque affermi di essere il legittimo proprietario del documento. Il possesso acquisito lecitamente e senza malafede prevale quindi sui diritti di precedenti titolari.
La norma intende tutelare la sicurezza e la rapidità della circolazione dei titoli di credito, proteggendo l'acquirente che agisce senza sapere di ledere diritti altrui.
Si applica a chiunque acquisti il possesso di un titolo di credito in buona fede e secondo le regole di circolazione previste per quel titolo.
Una persona riceve un titolo di credito seguendo regolarmente le regole di trasmissione e senza sapere che chi glielo ha consegnato se ne era appropriato illegittimamente. Avendo agito in buona fede e nel rispetto delle norme di circolazione, il nuovo possessore non può essere costretto a restituire il titolo al precedente proprietario.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.