CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V›Capo I
Art. 1994
2115 / 3261Effetti del possesso di buona fede.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1994