Art. 1989
Promessa al pubblico.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1989
Promessa al pubblico.
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Chi promette pubblicamente una prestazione a favore di chi compie una determinata azione o si trova in una data situazione resta vincolato non appena la promessa viene resa pubblica. Il vincolo sorge immediatamente senza bisogno di un'accettazione preventiva da parte dei destinatari. Se la promessa non indica una scadenza e questa non si ricava dalla sua natura o scopo, il vincolo dura un anno. Trascorso un anno senza che sia stato comunicato il compimento dell'azione o l'avveramento della situazione, l'obbligo del promittente cessa.
La norma mira a tutelare l'affidamento di chi compie un'azione o si trova in una determinata situazione confidando in una prestazione promessa pubblicamente. Allo stesso tempo, fissa un limite temporale per non lasciare il promittente vincolato a tempo indeterminato.
Si applica a chiunque faccia una promessa di una prestazione rivolgendosi al pubblico e a chiunque compia l'azione richiesta o si trovi nella situazione indicata.
Una persona pubblica un annuncio promettendo una ricompensa in denaro a chiunque ritrovi e riconsegni il proprio cane smarrito. L'autore dell'annuncio è obbligato a pagare la somma promessa non appena l'annuncio è pubblico a favore di chi compirà il ritrovamento. Se non è specificata una scadenza, l'obbligo di pagare cessa se entro un anno nessuno gli comunica di aver ritrovato il cane.
Il promittente è obbligato a eseguire la prestazione promessa; per non far cessare il vincolo in mancanza di un termine, deve essergli comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione entro un anno dalla promessa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.