CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV
Art. 1989
2110 / 3261Promessa al pubblico.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1989