Art. 1981
Spese.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1981
Spese.
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La disposizione stabilisce che i creditori che stipulano il contratto o che vi aderiscono successivamente sono tenuti ad anticipare le spese occorrenti per procedere alla liquidazione. Al contempo, la norma riconosce a tali creditori il diritto di recuperare le somme anticipate prelevandole direttamente dal ricavato ottenuto dalla liquidazione stessa.
La norma mira a garantire la copertura economica delle operazioni di liquidazione, ponendo l'onere iniziale sui creditori partecipanti ma tutelandoli con il diritto al rimborso prioritario.
Si applica ai creditori che hanno concluso il contratto o che vi hanno aderito.
Alcuni creditori aderiscono a un accordo per liquidare i beni di un debitore e anticipano le spese necessarie per svolgere le relative attività. Una volta venduti i beni e ottenuto il ricavato della liquidazione, gli stessi creditori prelevano da tale somma gli importi che avevano inizialmente anticipato.
I creditori hanno l'obbligo di anticipare le spese necessarie per la liquidazione; non sono previste sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.