CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1978
Forma.
In vigore dal 19 apr 1942
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1978