CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXV

Art. 1974

Annullabilità per cosa giudicata.

In vigore dal 19 apr 1942
È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1974

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