CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1981
2102 / 3261Spese.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1981