Art. 1981 · Spese.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1981

2102 / 3261

Spese.

In vigore dal 19 apr 1942
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1981