Art. 1982 · Riparto.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXVI

Art. 1982

2103 / 3261

Riparto.

In vigore dal 19 apr 1942
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
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