CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1982
2103 / 3261Riparto.
In vigore dal 19 apr 1942
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1982