CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IV
Art. 1987
2108 / 3261Efficacia delle promesse.
In vigore dal 19 apr 1942
La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1987