CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1983
2104 / 3261Controllo del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1983