CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXVI
Art. 1984
2105 / 3261Liberazione del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1984