Art. 1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1757
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
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Se le parti stipulano un contratto la cui efficacia è subordinata a una condizione sospensiva, il mediatore matura il diritto alla provvigione solo nel momento in cui tale condizione si avvera. Nel caso in cui il contratto sia invece sottoposto a condizione risolutiva, l'eventuale verificarsi della condizione non fa perdere al mediatore il diritto al compenso. Infine, il diritto alla provvigione viene mantenuto anche se il contratto risulta annullabile o rescindibile, a patto che il mediatore non fosse a conoscenza della causa di invalidità.
La norma disciplina il momento e la sussistenza del diritto alla provvigione del mediatore quando l'efficacia o la validità del contratto concluso dipendono da eventi futuri o da vizi originari.
Si applica ai mediatori e alle parti contraenti che concludono contratti condizionati, annullabili o rescindibili tramite la loro mediazione.
Un mediatore favorisce la stipula di un contratto di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento di un mutuo da parte dell'acquirente. Il mediatore potrà esigere il pagamento della propria provvigione soltanto nel momento in cui il mutuo verrà effettivamente concesso. Se invece il contratto fosse stato immediatamente efficace ma poi annullabile per un vizio che il mediatore ignorava, egli avrebbe comunque diritto al compenso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.